有不少人從國內回意大利時,還是會有攜帶中國香菸回來的習慣。
有些人可能是想要作為禮物送給親戚好友,有些人可能拿去售賣想賺點機票錢。
無論出於哪種原因,大家要注意,對某些特定商品《比如酒類、菸草等》,海關會限制旅客可攜帶的免申報的商品數量。
所以,回意大利時,香菸不是我們想要帶多少就可以帶多少的。
那麼,如果不申報,到底可以攜帶多少香菸以及如果被發現會受到哪些懲罰呢?
我們需要區分3種情況:
1》攜帶的香菸低於10包;
從國內回意大利時,根據規定原則上是可以自由攜帶200根香菸《等於10包,一條菸》。
所以,如果攜帶的香菸低於這個數量,不會有任何問題。
2》攜帶的香菸數量少於10公斤;
如果攜帶的香菸數量低於10公斤《每包菸大概40克,一條大概400克,10條4公斤,所以10公斤的香菸大概有25條,也就是250包》,那麼根據意大利法律規定,可以被處以每克5歐元的刑事罰金。
在這種情況下,旅客可以要求支付罰款來避免被追究刑事責任。
3》攜帶的香菸數量多於10公斤;
如果攜帶的香菸數量多於10公斤,也就是說多於250包,那麼根據意大利法律規定,可以被處於2年到5年的有期徒刑,以及每克5歐元的刑事罰金。
大家回意大利時,千萬不要偷偷在行李箱裡塞很多菸。
超過10公斤真的會被判有期徒刑的。
所以,如果由於攜帶過多的香菸而被海關逮到,不要以為不會發生任何事,記得一定要找律師處理好案件,要不然會有進監獄的風險。
——實習律師 周弼盛
Contrabbandodi tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
1.Chiunque introduce,vende,trasporta,acquista o detiene nelterritorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero dicontrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto,come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985,n.76,e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1,quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali,sono puniti con la multa di lire diecimila perogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura noninferiore a lire 1 milione.
Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 2 l. 92/01)
1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi ditabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali,punibili con la sola pena della multa,il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad undecimo della multa applicabile,con un minimo di lire cinquecentomila.
2. Della facoltà di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto dipolizia giudiziaria redatto per l’accertamento del reato.
3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2,presso l’ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato,ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio,a seconda che l’accertamento venga effettuato al di fuori o all’interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente,il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento all’ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento,che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma,il procedimento penale rimane sospeso.
4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l’obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell’articolo 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,n. 43,e successive modificazioni.
5. Il processo verbale,se riguarda violazioni per le quali può avere luogo la definizione in via amministrativa,è trasmesso,a cura dell’organo verbalizzante,oltre che all’autorità giudiziaria competente,all’ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana,competenti alla gestione del contesto.
6. L’ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto,qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa,invia il processo verbale all’autorità giudiziaria competente,secondo le norme del codice di procedura penale.
7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell’ufficio competente alla definizione del contesto.